Chi è il Naturopata – chi è il Heilpraktiker

Un disegno di Legge:

 

N. 2152

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIANCO, VIZZINI, D’ALIA, PINZGER, CONTINI,

FINOCCHIARO, INCOSTANTE, PARDI, RIZZI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2010

Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore

sanitario naturopata

Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 2152

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno

di legge riguarda la disciplina della figura

del naturopata, operatore sanitario non medico,

esperto nelle discipline e pratiche della

salute complementari e non convenzionali,

come previsto dall’Organizzazione mondiale

della sanita` (OMS) e dall’Unione europea.

Inquadramento storico-sociale e geopolitico:

La popolazione italiana ricorre sempre piu`

frequentemente a prestazioni complementari

e a pratiche empiriche non mediche di medicina

non convenzionale (MNC), ma il quadro

di riferimento del nostro Paese non e` al

passo di questa realta` sociale ampiamente

diffusa, per due importanti ordini di motivi:

1. in Italia sono state disattese la risoluzione

sullo statuto delle medicine non convenzionali,

del Parlamento europeo, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

n. C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione

del Consiglio d’Europa 1206/(1999),

che prevedono l’armonizzazione dei Paesi

membri riguardo le figure non mediche

delle complementary and alternative medicines

(CAM).

2. Non e` mai stato adottato il piano strategico

sulle MNC dell’OMS (2002).

A questo proposito corre l’obbligo di ricordare

che a Milano, nel 2004, l’OMS ha

presentato un importante documento a tutela

del paziente delle MNC o CAM, intitolato

Linee guida per lo sviluppo dell’informazione

al consumatore sull’utilizzo appropriato

della medicina tradizionale, complementare

e alternativa, in cui vengono sottolineate

le politiche che i Governi dovrebbero

mettere in atto per le MNC. In particolare

sono da sottolineare quelle che appaiono importanti

sia per la tutela dell’utente, che per

l’affidabilita` professionale dell’operatore:

organizzare campagne di comunicazione

per dotare i consumatori della capacita` di discernere

la qualita` del servizio ricevuto;

assicurare che gli operatori siano propriamente

qualificati e registrati

incoraggiare l’interazione tra gli operatori

non medici e la classe medica;

sviluppare gli standard di qualita` e le linee

guida riguardanti il trattamento di MNC;

creare standard dei requisiti di formazione

e di conoscenza per promuovere la credibilita`

delle pratiche tradizionali ed alternative

e per rafforzare la fiducia del consumatore.

In Europa le leggi piu` recenti sulla naturopatia,

si sono ovviamente ispirate alle linee

guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione

di Lannoye-Collins; considerando la

naturopatia disciplina complementare alla

medicina ufficiale, e praticata da operatori

non medici adeguatamente preparati. Allo

stato attuale la situazione europea e` la seguente:

Germania:

dal 17 febbraio 1939 la legge riconosce gli Heilpraktiker,

ovvero medici empirici (esercizio professionale dell’arte medica

senza nomina, Reichsgesetzblatt I, pag. 251).

La loro attività, volta al riconoscimento, al miglioramento e alla guarigione da malattie si basa sui concetti ed i procedimenti che derivano dalla medicina naturale, la quale segue il principio della globalità per quanto riguarda la diagnostica e la terapia.

L’offerta professionale del medico empirico va oltre a quella del sistema sanitario, completandola in maniera alternativa. In tal modo espleta un compito socialmente utile: in una società democratica impedisce la monopolizzazione della medicina istituzionale ricavando nel proprio campo professionale uno spazio in cui prevale la libera scelta non solo per quanto riguarda la terapia, ma anche del terapeuta che viene da lui scelto.

Ai medici empirici è consentito uno status giuridico

al pari dei medici: svolgono attività di diagnosi, cura e prevenzione di tutte le malattie tranne quelle infettive, veneree e delle patologie della bocca. Possono lavorare in maniera invasiva, praticando ad esempio prelievo del sangue, iniezione o agopuntura. Non possono prescrivere farmaci convenzionali.

Regno Unito: la maggior parte dei naturopati

opera in base al diritto consuetudinario,

che consente a ciascuno di esercitare tutte

le attivita` non contemplate nel Codice.

Sono state istituite associazioni professionali

che hanno stabilito regole per l’esercizio

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 2152

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della naturopatia e il codice deontologico, e

che grazie alle loro scuole contribuiscono

in ampia misura a creare e a mantenere alti

livelli di preparazione. Ai naturopati e` consentito

firmare i certificati di malattia o di

inabilita` al lavoro proficuo, che il Ministero

della sanita` riconosce alla stessa stregua di

quelli rilasciati dai medici.

Belgio: e` vigente la legge del 29 aprile

1999 attiva dal novembre 1999. e il decreto

reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento

delle organizzazioni professionali

di coloro che esercitano una pratica

non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito

della medicina. Gli operatori che non sono

anche medici allopatici debbono ottenere

una diagnosi formulata da un medico allopatico

prima di iniziare il trattamento. Se il paziente

decide di non consultare un medico allopatico

prima di rivolgersi ad un operatore

MNC deve dichiararlo per iscritto.

Svizzera: e` stato vinto un referendum popolare

che consente agli operatori non medici

o «terapisti complementari» l’esercizio

delle CAM/MNC. Dopo il referendum le

CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.

Ungheria: sono vigenti il decreto governativo

40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina

naturale e il decreto del Ministero del welfare

11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica

della medicina naturale. Questi due decreti

in maniera chiara e ufficiale integrano

medici allopatici e medici non allopatici o

naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema

sanitario nazionale. I decreti sono attivi

dal 1º luglio 1997.

Portogallo: e` stata approvata una legge

(decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003),

di inquadramento di base delle medicine

complementari. La legge portoghese riconosce

l’esercizio delle CAM/MNC praticate

da operatori non medici adeguatamente preparati.

Spagna: la Catalogna in particolare ha approvato

nel febbraio del 2007 una legge che

ricalca la legge del Portogallo, e che consente

l’esercizio delle CAM ai non medici.

Olanda: il 9 novembre 1993, la legge Individual

Health Care Professions Act, ha

autorizzato gli operatori non allopatici alla

pratica della medicina complementare. La

nuova legge e` effettiva dal 1º dicembre

1997 ed equipara lo status legale dei praticanti

MNC a quello dei paramedici: possono

praticare la medicina ad esclusione di specifici

atti medici, a meno che essi non vengano

praticati sotto la supervisione di un medico

allopatico.

Norvegia: dal 2003, e` stata varata la legge

27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari,

che sancisce il riconoscimento

degli operatori non medici similmente al modello

anglosassone associativo. La legge norvegese

pone in ogni caso un limite generale,

che consiste nel riservare il trattamento e la

cura delle malattie gravi per la salute del paziente,

o pericolose per la salute pubblica,

soltanto al personale facente parte del sistema

sanitario pubblico.

Italia: attualmente senza legislazione a

fronte di tentativi regionali di normare al di

fuori del settore sanitario.

Cio` premesso, l’obiettivo principale del

presente disegno di legge consiste nel definire

il profilo professionale degli operatori

in naturopatia ed il percorso formativo indispensabile

ad un corretto esercizio professionale

a tutela dell’utente. Parimenti si introduce

il ruolo delle associazioni di categoria,

quali tutrici della qualita` della professione e

garanti dell’aggiornamento e dell’osservanza

dei requisiti di cui al decreto legislativo 9

novembre 2007, n. 206. Si istituisce altresı`

un registro nazionale dei naturopati.

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 2152

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalita` e oggetto)

1. La presente legge, nell’ambito dell’attivita`

di promozione e conservazione della salute,

tutela il diritto del cittadino ad accedere

alla disciplina non medica denominata «naturopatia

», il suo esercizio corretto e professionale

e il percorso formativo.

2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia

» si intende l’insieme delle discipline

e delle metodiche naturali volte a stimolare

la forza vitale della persona ed ad assecondare

la spontanea capacita` di autoregolazione

dell’organismo, coadiuvando i meccanismi

fisiologici.

Art. 2.

(Istituzione della figura professionale di

operatore sanitario naturopata)

1. Per la realizzazione dei fini di cui all’articolo

1 e` istituita la figura professionale

dell’«operatore sanitario naturopata», di seguito

denominato «naturopata».

2. Il naturopata non interferisce nel rapporto

tra medico e paziente, si astiene dal ricorso

di qualsiasi tipo di farmaco, non formula

diagnosi mediche ed esercita la propria

attivita` in modo sinergico e collaborativo con

la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline,

prodotti ed attrezzature specifiche non

medicali, non invasive, naturali e che stimolano

le capacita` reattive dell’organismo.

3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata

svolge le seguenti attivita`:

a) riconoscimento della costituzione,

della diatesi e del terreno;

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 2152

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b) mantenimento e ripristino dell’equilibrio

omeostatico e omeodinamico;

c) individuazione e trattamento degli

squilibri energetico-funzionali;

d) stimolazione delle capacita` reattive

dell’individuo;

e) valutazione degli influssi ambientali

e relazionali di nocumento al mantenimento

del benessere;

f) redazione di un programma di educazione

alla salute consapevole, che comprenda

suggerimenti di rimedi naturali non soggetti

a prescrizione medica.

4. Il naturopata educa i propri pazienti a

riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed

emozionali, o predisposizioni ad essi, nonche´

ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali

adatte al recupero e mantenimento del

proprio equilibrio psicofisico ed emozionale,

nell’ambito di una visione olistica dell’essere

umano.

5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

a) educativo: insegna alle persone a conoscere

e gestire il proprio equilibrio psicofisico

indicando i comportamenti piu` idonei da

seguire;

b) preventivo: riconosce in stili di vita

inadeguati la causa del peggioramento della

qualita` della vita e insegna stili di vita per

il recupero e il mantenimento di condizioni

di benessere;

c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere

eventuali squilibri psico-fisico-emozionali,

ovvero predisposizioni d essi, e propone

metodiche naturali per favorire il rispristino

dell’equilibrio e del sistema di salute

secondo una visione olistica della persona.

Art. 3.

(Commissione permanente

per la naturopatia)

1. E istituita presso il Ministero della salute,

senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato, la Commissione permaAtti

parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 2152

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nente per la naturopatia di seguito denominata

«Commissione».

2. La Commissione e` composta dai seguenti

membri, nominati con decreto del Ministro

della salute entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge:

a) un funzionario del Ministero della salute;

b) quattro naturopati professionisti;

c) due docenti con esperienza di docenza

almeno triennale in corsi di naturopatia;

d) due membri designati dalle associazioni

professionali di naturopatia aventi i requisiti

di cui all’articolo 7, comma 2;

e) un medico esperto in medicina complementare;

f) un medico del Servizio sanitario nazionale;

g) un membro designato dalle associazioni

dei consumatori e degli utenti, iscritte

nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice

del consumo, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni;

h) un membro designato dal Tribunale

per i diritti del malato.

3. La Commissione si riunisce almeno due

volte l’anno.

4. L’attivita` ed il funzionamento della

Commissione sono disciplinati, anche mediante

la costituzione di sottocommissioni,

con regolamento interno approvato dalla

Commissione stessa con la maggioranza dei

due terzi dei componenti.

5. La Commissione dura in carica cinque

anni ed i suoi componenti possono essere

confermati una sola volta.

Art. 4.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione, oltre ad esprimere il

parere vincolante per l’iscrizione ai registri

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 2152

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di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti

compiti:

a) stabilisce il profilo professionale e il

codice deontologico professionale del naturopata;

b) definisce e attua il programma di

educazione continua in naturopatia, stabilendone

tempi e modalita`;

c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione

delle tematiche naturopatiche nell’ambito

di piu` generali programmi di educazione

alla salute, nel rispetto dell’articolo 32

della Costituzione;

d) promuove l’integrazione della naturopatia

all’interno del Servizio sanitario nazionale;

e) promuove la ricerca nel campo degli

indirizzi metodologici tipici della naturopatia;

f) trasmette ogni anno al Parlamento

una relazione sulle attivita` svolte.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche

promosse dalla Commissione costituisce

la base per la programmazione di ulteriori indirizzi

di ricerca e per lo stanziamento dei

fondi necessari.

Art. 5.

(Diploma magistrale in naturopatia)

1. E`

istituito il corso quadriennale per operatore

sanitario naturopata, al termine del

quale e` rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.

2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde

a 240 crediti formativi universitari e puo` essere

erogato da universita`, statali e non, e da

istituti privati accreditati presso il Ministero

dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca.

Esso prevede:

a) materie di formazione di base, comuni

alle lauree non mediche del settore sanitario;

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 2152

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b) materie specifiche caratterizzanti la

formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate

all’interno delle seguenti aree tematiche:

1) area epistemologica della naturopatia;

2) area della valutazione del terreno;

3) area di alimentazione naturale:

4) area delle discipline energetiche e

riflessologiche;

5) area delle discipline erboristiche e

vibrazionali;

c) materie caratterizzanti il singolo istituto

di formazione, che non devono essere

superiori al 20 per cento del totale delle

ore curriculari

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca, da adottare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono emanate le

disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(Registro degli enti formativi accreditati)

1. E`

istituito presso il Ministero dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca il registro

degli enti formativi accreditati.

2. Possono iscriversi al registro di cui al

comma 1 le universita` e gli istituti di cui all’articolo

5, comma 2, che ne abbiano fatto

richiesta al Ministro dell’istruzione, dell’universita`

e della ricerca. L’iscrizione e` deliberata

dal Ministero dell’istruzione, dell’universita`

e della ricerca, con decreto da adottarsi

entro sei mesi dalla data di emanazione

del parere di cui al comma 3, previo parere

favorevole vincolante della Commissione.

3. La Commissione esprime il parere di

cui al comma 2 in base ai seguenti criteri:

a) la continuita` didattica in naturopatia

da almeno tre anni dalla data della richiesta

di cui al comma 2;

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 2152

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b) la qualita` della formazione erogata;

c) i curriculum del corpo docente;

d) la conformita` del piano di studi ai

princı`pi formativi di cui all’articolo 5.

Art. 7.

(Registro delle associazioni di categoria

dei naturopati)

1. E`

istituito presso il Ministero dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca il registro

delle associazioni di categoria dei naturopati,

gestito dalla Commissione.

2. Possono iscriversi al registro di cui al

comma 1, previo parere favorevole vincolante

della Commissione, le associazioni costituite

sul territorio nazionale da almeno

cinque anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge che si occupano esclusivamente

di naturopatia e che soddisfano i

criteri di cui all’articolo 26, comma 3, del

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 8.

(Registro nazionale dei naturopati)

1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita`

e della ricerca e` istituito, senza

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

stato, il registro nazionale dei naturopati. L’iscrizione

e` deliberata dal Ministero dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca, previo

parere vincolante della Commissione.

2. Possono iscriversi al registro di cui al

comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta,

abbiano conseguito il diploma di cui

all’articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera

a).

3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1,

al fine di mantenere l’iscrizione, sono tenuti

a seguire il programma di educazione continua

in naturopatia di cui all’articolo 4,

comma 1, lettera b).

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 2152

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4. In fase di prima applicazione della presente

legge e comunque nei tre anni successivi

alla data della sua entrata in vigore, possono

iscriversi al registro di cui al comma 1

gli operatori in naturopatia che abbiano

svolto l’attivita` professionale di naturopatia

per almeno tre anni dalla data della richiesta

di iscrizione, che abbiano frequentato corsi

formativi e di aggiornamento e che siano forniti

di un attestato di competenza rilasciata

da un’associazione di categoria, alla quale

siano iscritti, iscritta al registro di cui all’articolo

7.

Art. 9.

(Esercizio della professione di operatore

sanitario naturopata e utilizzo della qualifica

professionale)

1. L’esercizio della professione di naturopata

e` consentito solo esclusivamente ai soggetti

iscritti al registro di cui all’articolo 8.

2. I naturopati iscritti al registro di cui all’articolo

8 possono utilizzare pubblicamente

la qualifica di operatore sanitario naturopata,

ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

 

 

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