Un disegno di Legge:
N. 2152
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BIANCO, VIZZINI, D’ALIA, PINZGER, CONTINI,
FINOCCHIARO, INCOSTANTE, PARDI, RIZZI e ZANDA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2010
Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore
sanitario naturopata
Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA
TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 2152
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge riguarda la disciplina della figura
del naturopata, operatore sanitario non medico,
esperto nelle discipline e pratiche della
salute complementari e non convenzionali,
come previsto dall’Organizzazione mondiale
della sanita` (OMS) e dall’Unione europea.
Inquadramento storico-sociale e geopolitico:
La popolazione italiana ricorre sempre piu`
frequentemente a prestazioni complementari
e a pratiche empiriche non mediche di medicina
non convenzionale (MNC), ma il quadro
di riferimento del nostro Paese non e` al
passo di questa realta` sociale ampiamente
diffusa, per due importanti ordini di motivi:
1. in Italia sono state disattese la risoluzione
sullo statuto delle medicine non convenzionali,
del Parlamento europeo, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
n. C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione
del Consiglio d’Europa 1206/(1999),
che prevedono l’armonizzazione dei Paesi
membri riguardo le figure non mediche
delle complementary and alternative medicines
(CAM).
2. Non e` mai stato adottato il piano strategico
sulle MNC dell’OMS (2002).
A questo proposito corre l’obbligo di ricordare
che a Milano, nel 2004, l’OMS ha
presentato un importante documento a tutela
del paziente delle MNC o CAM, intitolato
Linee guida per lo sviluppo dell’informazione
al consumatore sull’utilizzo appropriato
della medicina tradizionale, complementare
e alternativa, in cui vengono sottolineate
le politiche che i Governi dovrebbero
mettere in atto per le MNC. In particolare
sono da sottolineare quelle che appaiono importanti
sia per la tutela dell’utente, che per
l’affidabilita` professionale dell’operatore:
organizzare campagne di comunicazione
per dotare i consumatori della capacita` di discernere
la qualita` del servizio ricevuto;
assicurare che gli operatori siano propriamente
qualificati e registrati
incoraggiare l’interazione tra gli operatori
non medici e la classe medica;
sviluppare gli standard di qualita` e le linee
guida riguardanti il trattamento di MNC;
creare standard dei requisiti di formazione
e di conoscenza per promuovere la credibilita`
delle pratiche tradizionali ed alternative
e per rafforzare la fiducia del consumatore.
In Europa le leggi piu` recenti sulla naturopatia,
si sono ovviamente ispirate alle linee
guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione
di Lannoye-Collins; considerando la
naturopatia disciplina complementare alla
medicina ufficiale, e praticata da operatori
non medici adeguatamente preparati. Allo
stato attuale la situazione europea e` la seguente:
Germania:
dal 17 febbraio 1939 la legge riconosce gli Heilpraktiker,
ovvero medici empirici (esercizio professionale dell’arte medica
senza nomina, Reichsgesetzblatt I, pag. 251).
La loro attività, volta al riconoscimento, al miglioramento e alla guarigione da malattie si basa sui concetti ed i procedimenti che derivano dalla medicina naturale, la quale segue il principio della globalità per quanto riguarda la diagnostica e la terapia.
L’offerta professionale del medico empirico va oltre a quella del sistema sanitario, completandola in maniera alternativa. In tal modo espleta un compito socialmente utile: in una società democratica impedisce la monopolizzazione della medicina istituzionale ricavando nel proprio campo professionale uno spazio in cui prevale la libera scelta non solo per quanto riguarda la terapia, ma anche del terapeuta che viene da lui scelto.
Ai medici empirici è consentito uno status giuridico
al pari dei medici: svolgono attività di diagnosi, cura e prevenzione di tutte le malattie tranne quelle infettive, veneree e delle patologie della bocca. Possono lavorare in maniera invasiva, praticando ad esempio prelievo del sangue, iniezione o agopuntura. Non possono prescrivere farmaci convenzionali.
Regno Unito: la maggior parte dei naturopati
opera in base al diritto consuetudinario,
che consente a ciascuno di esercitare tutte
le attivita` non contemplate nel Codice.
Sono state istituite associazioni professionali
che hanno stabilito regole per l’esercizio
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della naturopatia e il codice deontologico, e
che grazie alle loro scuole contribuiscono
in ampia misura a creare e a mantenere alti
livelli di preparazione. Ai naturopati e` consentito
firmare i certificati di malattia o di
inabilita` al lavoro proficuo, che il Ministero
della sanita` riconosce alla stessa stregua di
quelli rilasciati dai medici.
Belgio: e` vigente la legge del 29 aprile
1999 attiva dal novembre 1999. e il decreto
reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento
delle organizzazioni professionali
di coloro che esercitano una pratica
non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito
della medicina. Gli operatori che non sono
anche medici allopatici debbono ottenere
una diagnosi formulata da un medico allopatico
prima di iniziare il trattamento. Se il paziente
decide di non consultare un medico allopatico
prima di rivolgersi ad un operatore
MNC deve dichiararlo per iscritto.
Svizzera: e` stato vinto un referendum popolare
che consente agli operatori non medici
o «terapisti complementari» l’esercizio
delle CAM/MNC. Dopo il referendum le
CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.
Ungheria: sono vigenti il decreto governativo
40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina
naturale e il decreto del Ministero del welfare
11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica
della medicina naturale. Questi due decreti
in maniera chiara e ufficiale integrano
medici allopatici e medici non allopatici o
naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema
sanitario nazionale. I decreti sono attivi
dal 1º luglio 1997.
Portogallo: e` stata approvata una legge
(decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003),
di inquadramento di base delle medicine
complementari. La legge portoghese riconosce
l’esercizio delle CAM/MNC praticate
da operatori non medici adeguatamente preparati.
Spagna: la Catalogna in particolare ha approvato
nel febbraio del 2007 una legge che
ricalca la legge del Portogallo, e che consente
l’esercizio delle CAM ai non medici.
Olanda: il 9 novembre 1993, la legge Individual
Health Care Professions Act, ha
autorizzato gli operatori non allopatici alla
pratica della medicina complementare. La
nuova legge e` effettiva dal 1º dicembre
1997 ed equipara lo status legale dei praticanti
MNC a quello dei paramedici: possono
praticare la medicina ad esclusione di specifici
atti medici, a meno che essi non vengano
praticati sotto la supervisione di un medico
allopatico.
Norvegia: dal 2003, e` stata varata la legge
27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari,
che sancisce il riconoscimento
degli operatori non medici similmente al modello
anglosassone associativo. La legge norvegese
pone in ogni caso un limite generale,
che consiste nel riservare il trattamento e la
cura delle malattie gravi per la salute del paziente,
o pericolose per la salute pubblica,
soltanto al personale facente parte del sistema
sanitario pubblico.
Italia: attualmente senza legislazione a
fronte di tentativi regionali di normare al di
fuori del settore sanitario.
Cio` premesso, l’obiettivo principale del
presente disegno di legge consiste nel definire
il profilo professionale degli operatori
in naturopatia ed il percorso formativo indispensabile
ad un corretto esercizio professionale
a tutela dell’utente. Parimenti si introduce
il ruolo delle associazioni di categoria,
quali tutrici della qualita` della professione e
garanti dell’aggiornamento e dell’osservanza
dei requisiti di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206. Si istituisce altresı`
un registro nazionale dei naturopati.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalita` e oggetto)
1. La presente legge, nell’ambito dell’attivita`
di promozione e conservazione della salute,
tutela il diritto del cittadino ad accedere
alla disciplina non medica denominata «naturopatia
», il suo esercizio corretto e professionale
e il percorso formativo.
2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia
» si intende l’insieme delle discipline
e delle metodiche naturali volte a stimolare
la forza vitale della persona ed ad assecondare
la spontanea capacita` di autoregolazione
dell’organismo, coadiuvando i meccanismi
fisiologici.
Art. 2.
(Istituzione della figura professionale di
operatore sanitario naturopata)
1. Per la realizzazione dei fini di cui all’articolo
1 e` istituita la figura professionale
dell’«operatore sanitario naturopata», di seguito
denominato «naturopata».
2. Il naturopata non interferisce nel rapporto
tra medico e paziente, si astiene dal ricorso
di qualsiasi tipo di farmaco, non formula
diagnosi mediche ed esercita la propria
attivita` in modo sinergico e collaborativo con
la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline,
prodotti ed attrezzature specifiche non
medicali, non invasive, naturali e che stimolano
le capacita` reattive dell’organismo.
3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata
svolge le seguenti attivita`:
a) riconoscimento della costituzione,
della diatesi e del terreno;
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b) mantenimento e ripristino dell’equilibrio
omeostatico e omeodinamico;
c) individuazione e trattamento degli
squilibri energetico-funzionali;
d) stimolazione delle capacita` reattive
dell’individuo;
e) valutazione degli influssi ambientali
e relazionali di nocumento al mantenimento
del benessere;
f) redazione di un programma di educazione
alla salute consapevole, che comprenda
suggerimenti di rimedi naturali non soggetti
a prescrizione medica.
4. Il naturopata educa i propri pazienti a
riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed
emozionali, o predisposizioni ad essi, nonche´
ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali
adatte al recupero e mantenimento del
proprio equilibrio psicofisico ed emozionale,
nell’ambito di una visione olistica dell’essere
umano.
5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
a) educativo: insegna alle persone a conoscere
e gestire il proprio equilibrio psicofisico
indicando i comportamenti piu` idonei da
seguire;
b) preventivo: riconosce in stili di vita
inadeguati la causa del peggioramento della
qualita` della vita e insegna stili di vita per
il recupero e il mantenimento di condizioni
di benessere;
c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere
eventuali squilibri psico-fisico-emozionali,
ovvero predisposizioni d essi, e propone
metodiche naturali per favorire il rispristino
dell’equilibrio e del sistema di salute
secondo una visione olistica della persona.
Art. 3.
(Commissione permanente
per la naturopatia)
1. E istituita presso il Ministero della salute,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, la Commissione permaAtti
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nente per la naturopatia di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione e` composta dai seguenti
membri, nominati con decreto del Ministro
della salute entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) un funzionario del Ministero della salute;
b) quattro naturopati professionisti;
c) due docenti con esperienza di docenza
almeno triennale in corsi di naturopatia;
d) due membri designati dalle associazioni
professionali di naturopatia aventi i requisiti
di cui all’articolo 7, comma 2;
e) un medico esperto in medicina complementare;
f) un medico del Servizio sanitario nazionale;
g) un membro designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti, iscritte
nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni;
h) un membro designato dal Tribunale
per i diritti del malato.
3. La Commissione si riunisce almeno due
volte l’anno.
4. L’attivita` ed il funzionamento della
Commissione sono disciplinati, anche mediante
la costituzione di sottocommissioni,
con regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa con la maggioranza dei
due terzi dei componenti.
5. La Commissione dura in carica cinque
anni ed i suoi componenti possono essere
confermati una sola volta.
Art. 4.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione, oltre ad esprimere il
parere vincolante per l’iscrizione ai registri
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di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti
compiti:
a) stabilisce il profilo professionale e il
codice deontologico professionale del naturopata;
b) definisce e attua il programma di
educazione continua in naturopatia, stabilendone
tempi e modalita`;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle tematiche naturopatiche nell’ambito
di piu` generali programmi di educazione
alla salute, nel rispetto dell’articolo 32
della Costituzione;
d) promuove l’integrazione della naturopatia
all’interno del Servizio sanitario nazionale;
e) promuove la ricerca nel campo degli
indirizzi metodologici tipici della naturopatia;
f) trasmette ogni anno al Parlamento
una relazione sulle attivita` svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche
promosse dalla Commissione costituisce
la base per la programmazione di ulteriori indirizzi
di ricerca e per lo stanziamento dei
fondi necessari.
Art. 5.
(Diploma magistrale in naturopatia)
1. E`
istituito il corso quadriennale per operatore
sanitario naturopata, al termine del
quale e` rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.
2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde
a 240 crediti formativi universitari e puo` essere
erogato da universita`, statali e non, e da
istituti privati accreditati presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca.
Esso prevede:
a) materie di formazione di base, comuni
alle lauree non mediche del settore sanitario;
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 2152
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b) materie specifiche caratterizzanti la
formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate
all’interno delle seguenti aree tematiche:
1) area epistemologica della naturopatia;
2) area della valutazione del terreno;
3) area di alimentazione naturale:
4) area delle discipline energetiche e
riflessologiche;
5) area delle discipline erboristiche e
vibrazionali;
c) materie caratterizzanti il singolo istituto
di formazione, che non devono essere
superiori al 20 per cento del totale delle
ore curriculari
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanate le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 6.
(Registro degli enti formativi accreditati)
1. E`
istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca il registro
degli enti formativi accreditati.
2. Possono iscriversi al registro di cui al
comma 1 le universita` e gli istituti di cui all’articolo
5, comma 2, che ne abbiano fatto
richiesta al Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca. L’iscrizione e` deliberata
dal Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca, con decreto da adottarsi
entro sei mesi dalla data di emanazione
del parere di cui al comma 3, previo parere
favorevole vincolante della Commissione.
3. La Commissione esprime il parere di
cui al comma 2 in base ai seguenti criteri:
a) la continuita` didattica in naturopatia
da almeno tre anni dalla data della richiesta
di cui al comma 2;
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 2152
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b) la qualita` della formazione erogata;
c) i curriculum del corpo docente;
d) la conformita` del piano di studi ai
princı`pi formativi di cui all’articolo 5.
Art. 7.
(Registro delle associazioni di categoria
dei naturopati)
1. E`
istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca il registro
delle associazioni di categoria dei naturopati,
gestito dalla Commissione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al
comma 1, previo parere favorevole vincolante
della Commissione, le associazioni costituite
sul territorio nazionale da almeno
cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge che si occupano esclusivamente
di naturopatia e che soddisfano i
criteri di cui all’articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Art. 8.
(Registro nazionale dei naturopati)
1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca e` istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
stato, il registro nazionale dei naturopati. L’iscrizione
e` deliberata dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca, previo
parere vincolante della Commissione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al
comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta,
abbiano conseguito il diploma di cui
all’articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a).
3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1,
al fine di mantenere l’iscrizione, sono tenuti
a seguire il programma di educazione continua
in naturopatia di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b).
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4. In fase di prima applicazione della presente
legge e comunque nei tre anni successivi
alla data della sua entrata in vigore, possono
iscriversi al registro di cui al comma 1
gli operatori in naturopatia che abbiano
svolto l’attivita` professionale di naturopatia
per almeno tre anni dalla data della richiesta
di iscrizione, che abbiano frequentato corsi
formativi e di aggiornamento e che siano forniti
di un attestato di competenza rilasciata
da un’associazione di categoria, alla quale
siano iscritti, iscritta al registro di cui all’articolo
7.
Art. 9.
(Esercizio della professione di operatore
sanitario naturopata e utilizzo della qualifica
professionale)
1. L’esercizio della professione di naturopata
e` consentito solo esclusivamente ai soggetti
iscritti al registro di cui all’articolo 8.
2. I naturopati iscritti al registro di cui all’articolo
8 possono utilizzare pubblicamente
la qualifica di operatore sanitario naturopata,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.